Parti Correlate

OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La disciplina in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Terza, Capitolo 11), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Il presente Regolamento di Gruppo “Procedura in materia operazioni con Soggetti Collegati” ha lo scopo di definire le procedure per il compimento di operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalle Società del Gruppo Bancario, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l’integrità dei processi decisionali, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza.