Assegni: clausola non trasferibile
Lettera ai correntisti per la corretta compilazione degli assegni
Come già fatto nelle precedenti comunicazioni pubblicate sulle pagine web del nostro Gruppo Bancario (da ultimo nel luglio 2017), ricordiamo l'importanza dell'apposizione della clausola "non trasferibile"sugli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000,00 euro.
E' possibile la consegna in filiale del carnet privo di clausola "non trasferibile", con immediata e gratuita sostituzione con un nuovo carnet.
A tal proposito ricordiamo le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione:
- è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
- gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
- le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
- chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
- per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
- è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
- per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
- in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
- per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
- per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.